Con la Legge di Bilancio 2018 e l’art. 1 co.909, sono stati introdotti nuovi adempimenti fiscali per i contribuenti e le partita iva, tra questi l’Esterometro, una comunicazione che riporta le operazioni effettuate e ricevute con soggetti che non sono stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
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Cos’è l’Esterometro 2020? Quali sono gli i soggetti obbligati alla comunicazione? Quali le scadenze per l’invio delle comunicazioni? Vediamolo nei prossimi paragrafi.
Cos’è l’Esterometro 2020?
L’Esterometro 2020 è obbligatorio per i titolari di partiva iva per le prestazioni effettuate nei confronti di operatori economici e consumatori, entrato in vigore dal 30 aprile 2019.
I soggetti che emettono e ricevono fatture da e verso l’estero devono assolvere questo adempimento fiscale, una comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cessione di bene e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti che risiedono fuori dal territorio dello Stato.
L’Esterometro va inviato con cadenza trimestrale e la scadenza è entro la fine del mese successivo al termine del trimestre.
L’obbligo dell’Esterometro
Ma come funziona l’obbligo dell’Esterometro 2020? Iniziano col dire che questo adempimento è entrato in vigore insieme all’obbligo della fatturazione elettronica.
Da quello stesso momento è stato abolito lo Spesometro e le comunicazioni di tutte le fatture attive e passive e le bollette doganali, mentre sono rimasti in vigore l’obbligo delle comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche e l’Intrastat per le operazioni coi soggetti comunitari. L’Esterometro è obbligatorio solo per le partita iva residenti e stabiliti in Italia.
Sono escluse dall’obbligo dell’esterometro 2020 le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa/ricevuta fattura elettronica.
Tra i soggetti esclusi all’obbligo dell’Esterometro ci sono i contribuenti che operano nei seguenti regimi fiscali:
- Regime dei minimi
- Regime forfettario
- Regime speciale degli agricoltori
- Medici e farmacisti
Invio della comunicazione
La comunicazione dei dati delle fatture inviate e ricevute dall’estero deve essere inoltrata all’Agenzia delle Entrate in formato XML firmato digitalmente dal soggetto obbligato.
Ricordiamo che se si emette fattura elettronica verso operatori esteri tramite Fatture e corrispettivi, si è esonerati dall’invio di questa comunicazione.
Se si sceglie di inviare i file tramite servizio Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima dovrà apporre il sigillo elettronico.
La fattura transfrontaliere tramite modalità elettronica va emessa compilando i seguenti campi:
- Codice Destinatario con un codice XXXXXXX;
- “Identificativo fiscale IVA”: numero di partita IVA comunitaria, mentre se il soggetto è extra UE, bisogna inserire il codice “009999999999”
Scadenze Esterometro 2020
L’art. 16, co. 1-bis del D.L. n. 124/2019 del decreto legato alla Finanziaria 2020, ha modificato la periodicità di invio della comunicazione che ora è prevista ogni tre mesi.
Nello specifico, va inviata entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, di seguito una tabella riassuntiva delle nuove scadenze.
Trimestre | Periodo | Termine di invio |
1 trim. 2020 | Gennaio – febbraio – marzo | 30/04/2020* PROROGA al 30/06/2020 |
2 trim. 2020 | Aprile – maggio – giugno | 31/07/2020 |
3 trim. 2020 | Luglio – agosto – settembre | 02/11/2020 |
4 trim. 2020 | Ottobre – novembre – dicembre | 01/02/2021 |
Sanzioni per mancato invio delle comunicazioni
Sono previste delle sanzioni per chi non effettua le comunicazioni per l’Esterometro 2020, nello specifico: ai sensi dell’art. 11 co. 2-quater del D.Lgs n. 471/1997, in caso di omessa o errata comunicazione dei dati, la sanzioni applicabili sono:
- 2 euro per ogni fattura omessa o errata nel limite di 1.000 per ogni trimestre
- 1 euro per ogni fattura omessa o errata nel limite di 500 euro trimestrali nel caso in cui l’invio sia effettuato entro 15 giorni successivi alla data della scadenza.