Codice Fiscale non obbligatorio? Ecco quando

E’ ufficiale una modifica relativa alla Fattura elettronica, che favorisce maggiormente chi non è dotato di cittadinanza italiana. L’Agenzia delle Entrate ha infatti provveduto ad aggiornare le FAQ (Frequently Asked Questions, ossia domande poste con frequenza) proprio in merito alla compilazione della fattura elettronica, nella fattispecie a partire dal 12 febbraio 2021 la compilazione del campo “codice fiscale” non è obbligatoria nel caso di acquirente consumatore finale non residente e non stabilito in Italia.

Fattura elettronica

La fattura dovrà comunque contenere i seguenti dati:

  • nel campo Codice destinatario il valore convenzionale a sette «X»;
  • nella sezione 1.4.1.1 «IdFiscaleIva» del blocco 1.4 «Cessionario/Committente», devono essere invece indicati, rispettivamente:
    • nel campo 1.4.1.1.1 «IdPaese» il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard Iso 3166-1 alpha-2 code);
    • nel campo 1.4.1.1.2 «IdCodice» un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui lo Sdi non effettua controlli di validità).

se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, va compilato anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice” lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”.