La pandemia ha portato all’istituizione di un numero particolarmente corposo di interventi da parte del Governo Conte II, che a partire dalla metà del 2020 ha dovuto fare i conti con il lockdown, ossia la forma di isolamento più massiccia adottata per arginare il contagio.
Molti bonus ed agevolazioni sono stati erogati proprio in quel periodo ma non tutti hanno trovato applicazione in contesti esclusivamente causati dal Covid: il Superbonus 110 % è un esempio piuttosto tangibile.
Cos’è il Superbonus 110 %?
Si tratta di un vero e proprio incentivo specificamente pensato per le spese sostenute per lavori di ristrutturazione di edifici esistenti o interventi per migliorare l’efficienza energetica. Questo si applica a condomini, persone fisiche, gli Istituti autonomi case popolari, Onlus e in maniera limitata anche ad associazioni e società sportive dilettantistiche.
Si tratta di una detrazione fiscale “scatta” in caso di interventi di isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e interventi antisismici. Parte del Decreto Rilancio del 2020, in origine si applicava per le spese sostenute nell’arco temporale compreso tra il dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ma in seguito è stato esteso fino al 30 giugno 2022 per gli interventi operati da persone fisiche, fino al 31 dicembre dello stesso anno per i condomini e il 30 giugno 2023 per le IACP.
Tutte possibili le novità per il 2022
Il decreto antifrode adottato di recente ha reso più stringenti alcuni parametri del Superbonus 110 %.
Inoltre seppur non confermato ufficialmente, dovrebbe essere pressochè certo il limite ISEE sulle case unifamiliari e villette che dovrebbe essere alzato dagli attuali 25mila euro a 40mila euro di Isee, mentre l’eliminazione di questo limite non dovrebbe essere nei piani dell’esecutivo.
Cambiano anche le scadenze, nei dettagli:
- scadenza al 31 dicembre 2023 per i condomini con riduzione dell’aliquota al 70% nel 2024 e al 60% nel 2025
- 31 dicembre 2023 per le ex IACP e per le cooperative se al 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 60% dei lavori
- scadenza al 30 giugno 2022 per le case unifamiliari con proroga al 31 dicembre 2022 solo per chi ha già presentato la comunicazione di inizio lavori entro il 30 settembre