Difficilmente gli italiani avevano messo in conto una situazione legata alle fatture energetiche così preoccupante in fatto di rincari, messi in conto dall’esecutivo ma che in alcuni casi arrivano a mettere in evidenza somme addirittura doppie sugli importi di luce e gas. Nonostante gli interventi dell’esecutivo Draghi infatti, gli aiuti sono riusciti sono parzialmente a ridurre l’impatto degli aumenti, causati da uno spiccato ritorno ai consumi oltre a fattori politici, visto che le risorse indispensabili per fornire energia devono obbligatoriamente essere acquistate da altri paesi.
“Non pagare queste bollette!”: ecco l’incredibile motivo
Fin da molto giovani comprendiamo da subito o quasi il significato delle bollette, ossia le fatture energetiche e quasi inconsapevolmente siamo siamo portati a conservare le ricevute di quelle pagate per lunghi periodi di tempo, nel caso si debba dimostrare l’avvenuto pagamento. Con la digitalizzazione delle fatture, non è sempre necessario conservare fisicamente le prove di quanto pagato, anche se la maggior parte degli italiani continua a preferire i classici bollettini, che solitamente tendono ad accumularsi in qualche mobile di casa.
Ma quando non è realmente necessario pagare le bollette? Il termine della prescrizione di fatto indica il decadimento del diritto da parte del fornitore di richiedere uno specifico pagamento e si applica su base temporale, stabilito da leggi specifiche. Sostanzialmente il fornitore di energia non può impegnare una fattura che ha superato i termini di prescrizione.
La legge di bilancio datata 2018 ha ridotto da 5 a 2 anni il termine di prescrizione, anche se è opportuno ricordare che per quanto riguarda le forniture di energia elettrica tutte le fatture emesse prima del 2 marzo 2018, la prescrizione resta di 5 anni, mentre tutte quelle emesse successivamente valgono i 2 anni, discorso che si applica anche per i conguagli.
La prescrizione per le forniture di gas ed acqua viene applicata la prescrizione dei 5 che viene “mantenuta” fino alle fatture emesse fino al 1° gennaio 2019.
Per i periodi successivi la prescrizione “scatta” a 2 anni.