La tanto agognata busta paga che arriva solitamente nella stragrande maggioranza dei casi a fine mese è decisamente agognata, ma anche questa può nascondere delle insidie.
Firma, si o no?
Il nodo è la firma legata alla busta paga, che in alcuni casi certifica l’avvenuto pagamento mentre in altri rappresenta solo la “presa visione” del pagamento.
La firma del lavoratore sulla busta paga infatti non ha la valenza di quietanza (ossia l’approvazione del pagamento) qualora sul documento sia presente la dicitura firma per ricevuta o presa visione e accettazione. In sosstanza si “informa” il datore di lavoro di aver preso coscienza di quanto scritto ma non si da conferma ad aver ricevuto il pagamento o di accettare quanto scritto.
Eventualmente il datore di lavoro non potrà sfruttare questa firma dal punto di vista legale per dimostrare il pagamento.
Discorso diverso qualora la busta paga richieda la firma per quietanza, ossia quando il documento riporta la questa dicitura oppure qualora la forma abbia la funzione di accettazione, che generalmente riporta un testo simile o analogo al seguente:
“Dichiaro che i dati riportati nel presente prospetto paga sono rispondenti a verità e che appongo la mia firma per ricevuta dello stesso e dell’importo netto sopra evidenziato come netto da pagare”. In sostanza firmando questo documento si conferma di aver ricevuto ogni condizione pattuita dalla busta paga, oppure di essere in procinto di riceverla, presentando l’estratto conto bancario recante il pagamento della mensilità, che resta l’unico modo realmente dimostrabile.
E’ bene ricordare che un datore di lavoro non può formalmente “forzare” la firma un proprio dipendente che per un motivo o per un altro abbia manifestato la volontà di non farlo, ma può ricorrere in appello presso la Cassazione qualora il rifiuto si riveli non giustificato.